COMPENSAZIONI CREDITI IRPEF, IRES, IRAP E ADDIZIONALI

11/02/2014 11:00

COMPENSAZIONI CREDITI IRPEF, IRES, IRAP E ADDIZIONALI: VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO SOPRA 15.000 EURO

La Legge di stabilità 2014 ha introdotto un nuovo limite sulla compensazione dei crediti fiscali, prevedendo, in  analogia a quanto già previsto in ambito Iva dall’art. 10 del Dl n. 1º luglio 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n.102/2009, l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità della dichiarazione (di cui all’art. 35, co. 1, lett. a, del Dlgs n. 241/1997) laddove il contribuente proceda alla compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997 di crediti, per importi superiori a 15mila euro, relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap. 

In particolare, le nuove disposizioni riguardano
i) esclusivamente la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap;
ii) il limite di € 15.000, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione;
iii) la compensazione di crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15mila euro non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione;
iv) il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) può essere utilizzato in compensazione senza applicare dei limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.

La novità, contenuta nell’art. 1, comma 574, Finanziaria 2014, riguarda i crediti maturati dal 2013 il cui utilizzo in compensazione orizzontale è possibile dal primo giorno del periodo d’imposta successivo, ossia dall’1.1.2014 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. Pertanto, il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) potrà essere utilizzato in compensazione (senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione) fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.

A differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5mila euro - per i quali la disposizione, come visto, prevede che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge – la norma in esame non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione. Il dato testuale della norma si limita, infatti, a prescrivere l’adempimento, senza prevederne una stringente collocazione temporale.

I crediti tributari oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali:
- IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi
- Addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal
- mod. UNICO SC
- Imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE)
- IRAP derivante dalla relativa dichiarazione
- Ritenute alla fonte risultante dal mod. 770

L’obbligo del visto di conformità non dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall’ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Il predetto limite di € 15.000,00, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.
Quindi, dal 1° Gennaio 2014, nell’ipotesi in cui il contribuente sia in grado di prevedere l’ammontare del credito, lo stesso può utilizzare il credito senza alcuna “autorizzazione preventiva”, ma qualora nel corso del 2014 l’ammontare dell’utilizzo superi Euro 15.000, la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti termini, dovrà essere munita del visto di conformità.

 

Fonte: Sole 24 Ore